Al Sig. Sindaco del Comune di Vercelli
e p.c. al Sig.Presidente del Consiglio comunale
OGGETTO: Mozione.
I sottoscritti Consiglieri Comunali.
Preso atto che dai dati del Bilancio consuntivo 2010 risulta certificato dalla relazione dei Revisori dei Conti una copertura, per detto anno, del 109,92 % della gestione del servizio per la raccolta dei rifiuti solidi e urbani;
che in detta relazione non si evince se dal costo di esercizio è stata applicata la deduzione del 15% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti, ai sensi dell’art.10 del Regolamento comunale per la determinazione della tariffa e che, in caso negativo, la copertura sarebbe ulteriormente aumentata;
Verificato che per l’anno 2011 nel Bilancio di previsione vengono indicati ricavi dalla TARSU per un importo di euro 8.689.600 contro un valore dei costi del servizio di euro 7.586.281,55 comprensivi del costo dello spazzamento dei rifiuti, come indicato nella tabella allegata alla deliberazione n.149 del 18 maggio 2011 , con una conseguente copertura, in assenza di deduzione, di oltre il 130%;
Rilevato che tutte le disposizioni in materia, a partire dall’art. 61 del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni, dispongono che il gettito complessivo della tassa non può essere superiore al costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi e urbani;
Preso atto dei pronunciamenti del Giudice dei conti:
Corte dei conti Lombardia, deliberazione n.146 del 24/04/2009
Corte dei conti Campania deliberazione n.182 del 21/10/2010
Corte dei conti Campania deliberazione n.274 del 7/07/2011
Corte dei conti Puglia deliberazione n.89 del 7/11/2011
che rispondendo a quesiti circa la applicabilità dell’addizionale ex ECA pari al 10% relativo alla TARSU, abbiano manifestato un orientamento univoco precisando : “l’Amministrazione comunale è tenuta in ogni caso a determinare le tariffe della TARSU in modo tale da assicurare che il gettito relativo, ivi compresa l’addizionale, non risulti superiore al costo del servizio”;
considerato che il pronunciamento della Corte dei Conti della Regione Lombardia , così come le delibere CDC Puglia 89 del 7.11.2011 e Campania 274 del 7.6.2011 sono state emesse con delibera e quindi con valore cogente
dato atto che l'addizionale ECA ha ormai assunto la stessa funzione e scopo della tassa;
ritenuto che
se il gettito tassa+addizionale è superiore ai costi di esercizio, si possa configurare come prelievo indebito con distrazioni di fondi finalizzati e pertanto soggetto a rimborso;
IMPEGNANO
La Giunta Comunale, ai sensi del comma 2 del art.69 del D.Lgs 507/1993,
• ad indicare, nell’atto deliberativo di approvazione delle tariffe per l’anno 2012, in modo analitico le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe ed i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio stesso;
• ad attenersi alla normativa prevista dall’art.10 del Regolamento comunale circa la definizione della tariffa;
• a tenere conto dei pronunciamenti univoci della Corte dei Conti delle Regioni succitate considerando i ricavi dalla TARSU per la copertura dei costi al 100%, comprensivi della addizionale ex ECA e non aggiuntivi;
• a mettere in atto una approfondita verifica sulla situazione del rapporto costi e ricavi, in base alla normativa in essere, almeno per gli esercizi 2010 e 2011 al fine di predisporre gli atti conseguenti.
Vercelli 3 aprile 201
Egidio Archero, Luigi Colombi, Maria Grazia Ranghino, Giorgio Comella,Gabriele Bagnasco, Maria Pia Massa, Filippo Campisi, Filippo Ristagno, Donatella Capra, Michele Cressano, Maura Forte, Manuela Naso, Carlo Nulli Rosso, Adriana Sala.
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